Art. 1
In vigore dal 15 mar 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La validità del certificato di autenticità è di tre mesi dalla data del rilascio.»;
2)
all’allegato II, la nota in calce 1 è sostituita dalla seguente:
«(1)
ai fini dei presenti requisiti, le giovenche e i manzi sono i "bovini", quali definiti nell’allegato III, parte IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C quali definite nell’allegato V, parte A, del medesimo regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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