Art. 1
In vigore dal 15 mar 2013
Per la campagna di pesca 2013, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:235:oj#art-1