Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mar 2013
Per un periodo transitorio fino al 26 dicembre 2013, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capi 3 (B), 3 (D), 4 (A), 4 (C), 4 (D), 6 (A), 8, 10 (B), 11, 14 (A) e 15 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 26 ottobre 2013.
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