Art. 8
Bilancio previsionale di approvvigionamento
In vigore dal 13 mar 2013
Bilancio previsionale di approvvigionamento
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione di cui all'allegato I del trattato («prodotti agricoli»), essenziali nelle isole minori per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
2. La Grecia elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento delle isole minori per quanto riguarda i prodotti agricoli.
La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
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