Art. 12 · Ripercussione del vantaggio

Art. 12

Ripercussione del vantaggio

In vigore dal 13 mar 2013
Ripercussione del vantaggio 1.   Il beneficio del regime specifico d'approvvigionamento che scaturisce dalla concessione dell'aiuto è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli. Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo dell'aiuto. 2.   Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte dello Stato membro, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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