Art. 6 · Approvazione e modifiche dei programmi POSEI

Art. 6

Approvazione e modifiche dei programmi POSEI

In vigore dal 13 mar 2013
Approvazione e modifiche dei programmi POSEI 1.   I programmi POSEI sono istituiti dal regolamento (CE) n. 247/2006 e sono finanziati nel quadro della dotazione finanziaria di cui all', paragrafi 2 e 3. Ciascun programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali. 2.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua dell'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI e previa consultazione dei partner socioeconomici interessati, proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all', paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dagli Stati membri con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato per le misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci di previsione per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (9). 4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.
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