Art. 22 · Sviluppo rurale

Art. 22

Sviluppo rurale

In vigore dal 13 mar 2013
Sviluppo rurale 1.   In deroga all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, previsti nell'allegato I del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre, per la misura di salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e per la conservazione dei muretti in pietra nelle regioni ultraperiferiche. 2.   Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono eventualmente descritte nei programmi di cui all' del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativi alle regioni in questione.
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