Art. 21 · Simbolo grafico

Art. 21

Simbolo grafico

In vigore dal 13 mar 2013
Simbolo grafico 1.   È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, in quanto tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche. 2.   Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere. L'uso del simbolo grafico è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti. 3.   Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso. Tali condizioni sono fissate al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle modalità relative all'istituzione del simbolo grafico nonché alle caratteristiche minime dei controlli e della sorveglianza che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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