Art. 10 · Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

Art. 10

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

In vigore dal 13 mar 2013
Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento 1.   Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all'importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi. Ai fini del presente capo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente dai paesi terzi. 2.   Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni stabiliti a norma dell', paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti proveniente dall'Unione, è concesso un aiuto per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione detenuti nelle scorte pubbliche a seguito di misure d'intervento o disponibili sul mercato dell'Unione. L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità e, in particolare, all'insularità e alla superficie ridotta. 3.   Non è concesso alcun aiuto per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica. 4.   Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti provenienti da paesi terzi presentano un livello di garanzie equivalente a quelli prodotti in base alle norme veterinarie e fitosanitarie dell'Unione.
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