Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 11 mar 2013
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle partite di germogli e semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione, ad esclusione dei germogli che hanno subito un trattamento che elimina i rischi biologici compatibile con la legislazione dell'Unione europea.
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