Art. 4 · Prescrizioni in materia di rintracciabilità per i semi e i germogli importati

Art. 4

Prescrizioni in materia di rintracciabilità per i semi e i germogli importati

In vigore dal 11 mar 2013
Prescrizioni in materia di rintracciabilità per i semi e i germogli importati 1.   Le spedizioni di semi destinati alla produzione di germogli e le spedizioni di germogli sono accompagnate, in caso di importazione nell’Unione europea, da un certificato secondo quanto previsto dall’ del regolamento (UE) n. 211/2013. 2.   L’operatore del settore alimentare che importa i semi o i germogli conserva il certificato di cui al paragrafo 1 per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati. 3.   Tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati destinati alla produzione di germogli forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al momento in cui tali semi pervengono al produttore dei germogli. Qualora i semi destinati alla produzione di germogli siano confezionati e venduti al dettaglio, tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al loro confezionamento per la vendita al dettaglio.
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