Art. 3 · Prescrizioni in materia di rintracciabilità

Art. 3

Prescrizioni in materia di rintracciabilità

In vigore dal 11 mar 2013
Prescrizioni in materia di rintracciabilità 1.   Gli operatori del settore alimentare garantiscono la registrazione in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, delle seguenti informazioni relative alle partite di semi destinati alla produzione di germogli o alle partite di germogli. Gli operatori del settore alimentare garantiscono altresì la trasmissione delle informazioni necessarie al rispetto delle presenti disposizioni agli operatori del settore alimentare ai quali vengono forniti i semi o i germogli: a) descrizione accurata dei semi o dei germogli, compreso il nome tassonomico della pianta; b) volume o quantità dei semi o dei germogli forniti; c) qualora i semi o i germogli siano stati spediti da un altro operatore del settore alimentare, nome e indirizzo: i) dell’operatore del settore alimentare dal cui stabilimento sono stati spediti i semi o i germogli; ii) dello speditore (proprietario), se diverso dall’operatore del settore alimentare dal cui stabilimento sono stati spediti i semi o i germogli; d) nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; e) nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; f) riferimento di identificazione adeguato della partita; g) data di spedizione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere registrate e trasmesse in qualsiasi forma adeguata ad assicurarne la facile reperibilità da parte dell’operatore del settore alimentare al quale sono forniti i semi o i germogli. 3.   Gli operatori del settore alimentare trasmettono le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 a cadenza giornaliera. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati. 4.   Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti, su richiesta, senza indebito indugio.
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