Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mar 2013
Alle domande di titoli di importazione presentate il 4 e 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 15,761228 %. Per il mese di marzo 2013 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'11 marzo 2013.
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