Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 mar 2013
1.   Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, il sistema informatico è ripristinato al più presto. Il momento in cui tali guasti si sono verificati è stabilito dall’Ufficio delle pubblicazioni. 2.   Se è necessario pubblicare la Gazzetta ufficiale e quando il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni non è operativo a causa di un guasto ai sensi del paragrafo 1, soltanto l’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici. Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell’edizione a stampa di cui al primo comma è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-LEX solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso. 3.   Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni il sito web EUR-Lex fornisce informazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche e che producono effetti giuridici conformemente al paragrafo 2, primo comma.
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