Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 mar 2013
Le scorte di medicinali per uso umano prodotti, imballati ed etichettati prima del 1o gennaio 2014 e privi del simbolo nero nel foglietto illustrativo, possono continuare ad essere commercializzate, distribuite, dispensate, vendute e utilizzate fino al loro esaurimento.
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