Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 mar 2013
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale, accompagnate dai pertinenti certificati veterinari rilasciati entro il 30 novembre 2013 rispettando i modelli di certificati veterinari utilizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell’Unione.
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