Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010
In vigore dal 5 mar 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
1)
nei modelli di certificati veterinari «BOV», «OVI», «POR», «EQU» e «SUF» di cui all’allegato II, parte 2, il punto II.3 è sostituito dal seguente:
«II.3 Attestato di benessere animale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*3).
(*3)
GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.»;"
2)
nel modello di certificato veterinario «RUF» di cui all’allegato II, parte 2, dopo il punto II.2.7 è inserito il seguente punto II.3:
«(1) II.3. Attestato di benessere animale
Nel caso in cui le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivino da animali macellati o abbattuti in macello, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, gli animali sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 (*4).
(*4)
GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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