Art. 2 · Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 5 mar 2013
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari 1.   Gli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti mandipropamide come sostanza attiva entro il 31 gennaio 2014. Entro tale data verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un dossier conforme ai requisiti dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente mandipropamide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente mandipropamide come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2015; b) nel caso di un prodotto contenente mandipropamide in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2015 o, se posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente nell’atto o negli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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