Art. 1 · Requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

Art. 1

Requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

In vigore dal 1 mar 2013
Requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive I requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
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