Art. 7 · Determinazione delle eccedenze

Art. 7

Determinazione delle eccedenze

In vigore dal 25 feb 2013
Determinazione delle eccedenze 1.   Entro il 31 gennaio 2014 la Commissione determina per la Croazia, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007: a) il quantitativo di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati (in equivalente zucchero bianco); b) il quantitativo di isoglucosio (materia secca); c) il quantitativo di fruttosio; che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o luglio 2013 e che devono essere eliminati dal mercato a spese della Croazia. 2.   Ai fini della determinazione delle eccedenze di cui al paragrafo 1, viene tenuto conto in particolare dell’evoluzione dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013, rispetto ai tre anni precedenti, ossia dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2012: a) delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio; b) della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e di isoglucosio; c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
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