Art. 12
Prova dell’eliminazione da parte della Croazia
In vigore dal 25 feb 2013
Prova dell’eliminazione da parte della Croazia
1. Entro il 28 febbraio 2015, la Croazia fornisce alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato dell’Unione secondo le modalità di cui all’, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna di tali modalità.
2. Se la prova dell’eliminazione dal mercato dell’Unione non viene fornita ai sensi del paragrafo 1, per la totalità o una parte delle eccedenze, la Croazia è tenuta a versare un importo pari alla quantità non eliminata (in equivalente zucchero bianco o materia secca) moltiplicata per la differenza positiva più elevata fra il prezzo medio di mercato dello zucchero nell’Unione, comunicato mensilmente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 952/2006, e la quotazione mensile media dello zucchero bianco, espressa in EUR, osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2014. Detto importo è maggiorato di 50 EUR/t. Dall’importo totale che ne risulta viene detratto ogni importo addebitato ai sensi dell’ del presente regolamento.
Tale importo è versato al bilancio dell’Unione entro il 30 giugno 2015.
Gli importi di cui al primo comma e all’ sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 30 aprile 2015 sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Croazia a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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