Art. 3
In vigore dal 22 feb 2013
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
2. Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
3. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo, imposto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso durante l’intero periodo di svincolo dall’ammasso che va dall’agosto 2013 al febbraio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:165:oj#art-3