Art. 6 · Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)

Art. 6

Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)

In vigore dal 19 feb 2013
Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat) 1.   Gli Stati membri trasmettono i microdati definitivi, convalidati e ponderati e i metadati di riferimento relativi alla qualità richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi utilizzando il punto di ingresso unico. 2.   I microdati sono resi disponibili entro il 30 settembre 2015 o entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali nel caso in cui l’indagine sia condotta oltre il dicembre 2014.
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