Art. 3 · Dati richiesti

Art. 3

Dati richiesti

In vigore dal 19 feb 2013
Dati richiesti 1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell’allegato I. 2.   Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. 3.   Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell’indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e operative in merito al campionamento e all’attuazione dell’indagine sotto forma di un «manuale dell’Indagine europea sulla salute basata su interviste» corredato di un questionario tipo. 4.   La dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice, è precisata nell’allegato II. Fattori di ponderazione vengono calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo. 5.   Le piccole porzioni di territorio nazionale comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale dei rispettivi Stati membri e i territori nazionali elencati nell’allegato III sono esclusi.
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