Art. 4 · Responsabilità dei rivenditori

Art. 4

Responsabilità dei rivenditori

In vigore dal 18 feb 2013
Responsabilità dei rivenditori 1.   I rivenditori di scaldacqua provvedono a che: a) presso il punto vendita, gli scaldacqua riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, paragrafo 1, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, punto 1, all’esterno della parte anteriore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; b) gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 1; c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello. 2.   I rivenditori di serbatoi per l'acqua calda provvedono a che: a) presso il punto vendita, i serbatoi per l'acqua calda riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell', paragrafo 2, come disposto dall’allegato III, punto 2, all’esterno della parte anteriore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; b) i serbatoi per l'acqua calda offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, punto 2; c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che ne descrive i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello. 3.   I rivenditori di insiemi di scaldacqua e dispositivo solare provvedono, sulla base dell'etichetta e delle schede ricevute dai fornitori a norma dell', paragrafi 1, 3 e 4, a che: a) le offerte relative a un insieme specifico indichino l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e la classe energetica di riscaldamento dell'acqua per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, se pertinente, esibendo con l'insieme l'etichetta di cui all'allegato III, punto 3, e fornendo la scheda di cui all'allegato IV, punto 4, debitamente compilate secondo le caratteristiche dell'insieme; b) gli insiemi di scaldacqua e dispositivo solare offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’insieme esposto siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell’allegato VI, punto 3; c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
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