Art. 7 · Riesame

Art. 7

Riesame

In vigore dal 18 feb 2013
Riesame La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame verterà in particolare sulla valutazione di eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchi di riscaldamento coperti dalle etichette di cui all’allegato III, punti 1.2 e 2.2, sulla fattibilità e l’utilità di indicare l’efficienza, sulla base di stagioni di riscaldamento standardizzate, degli apparecchi di riscaldamento diversi dalle pompe di calore, nonché sull’adeguatezza della scheda e dell’etichetta per gli insiemi combinati di cui all’allegato III, punti 3 e 4, e all’allegato IV, punti 5 e 6 e sull’opportunità di includere i dispositivi passivi di recupero del calore nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
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