Art. 5 · Superamento dei limiti

Art. 5

Superamento dei limiti

In vigore dal 15 feb 2013
Superamento dei limiti Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’, la Commissione: a) fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata; b) respinge le domande non ancora comunicate.
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