Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 15 feb 2013
Monitoraggio
1. I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’ del presente regolamento.
2. Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 276 EUR/t.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.
4. Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.
5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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