Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 2013
Il regolamento (CE) n. 1950/2006 è così modificato: 1) il titolo del regolamento (CE) n. 1950/2006 è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « L’elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, nel seguito “sostanze essenziali”, nonché delle sostanze che comportano un maggior beneficio clinico, nel seguito “sostanze recanti un maggior beneficio clinico”, applicabile in deroga all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE, figura nell’allegato del seguente regolamento.»; 3) nell’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le sostanze recanti un maggior beneficio clinico possono essere impiegate per patologie specifiche, necessità di trattamento o a fini zootecnici specificati nell’allegato qualora forniscano un rilevante vantaggio clinico basato su una maggiore efficacia o sicurezza o un contributo rilevante al trattamento rispetto ai prodotti medicinali autorizzati per gli equidi o di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE. Ai fini del primo e del secondo comma, le alternative che figurano nell’allegato dovranno essere prese in considerazione.»; 4) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 3 1.   Le sostanze essenziali e le sostanze recanti un maggior beneficio clinico possono essere impiegate solo in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE. 2.   Informazioni dettagliate relative a un trattamento con sostanze essenziali devono essere registrate in conformità con le istruzioni contenute nella sezione IX del documento di identificazione degli equidi di cui al regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (*1). Articolo 4 Qualsiasi sostanza inserita in uno degli elenchi dell’allegato al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (*2), o il cui uso per gli equidi sia vietato dalla legislazione dell’Unione, non viene più utilizzata ai fini del presente regolamento. (*1)   GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3." (*2)   GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.»;" 5) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel caso in cui gli Stati membri o le associazioni professionali veterinarie chiedano alla Commissione di modificare l’elenco che figura nell’allegato, essi dovranno documentare opportunamente la richiesta e accludere ogni eventuale documentazione scientifica disponibile.»; 6) l’allegato del regolamento (CE) n. 1950/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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