Art. 1
Produzione e presentazione dei sottoindici
In vigore dal 11 feb 2013
Il regolamento (CE) n. 2214/96 è così modificato:
1)
all’, è aggiunto il seguente comma:
«per “indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti” si intendono gli indici che misurano le variazioni dei prezzi al consumo senza l’impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti durante lo stesso periodo di tempo.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Produzione e presentazione dei sottoindici
1. Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell’uno per mille delle spese totali coperte dall’IPCA. Con l’indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.
2. Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell’indice e dei sottoindici HICP — CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.
3. Gli indici sono forniti conformemente alle norme e alle procedure per la fornitura di dati e metadati come stabilito dalla Commissione (Eurostat).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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