Art. 1 · Obiettivo

Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 5 feb 2013
Il regolamento (CE) n. 106/2008 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell’Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Obiettivo Il presente regolamento stabilisce le norme del programma dell’Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (“programma Energy Star”) quale definito nell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, firmato a Bruxelles il 10 dicembre 2012 e a Washington il 18 gennaio 2013 (*1) (“accordo”). (*1)  Cfr. pag. 7.» " 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il programma Energy Star contribuisce al conseguimento degli obiettivi degli Stati membri e dell’Unione in materia di efficienza energetica di cui agli della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica (*2). Esso è coordinato, ove opportuno, con altri programmi dell’Unione in materia di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione, istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (*3), l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e le misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (*5). Tale coordinamento comprende lo scambio di elementi di prova e, se del caso, la fissazione di livelli comuni di specifiche e requisiti tra i vari sistemi. (*2)   GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1." (*3)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1." (*4)   GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1." (*5)   GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»;" b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Altri sistemi facoltativi, nuovi o già in vigore negli Stati membri, concernenti l’etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio possono coesistere con il programma Energy Star. 5.   Fatti salvi le norme dell’Unione in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o gli accordi internazionali conclusi fra l’Unione e i paesi terzi riguardo all’accesso al mercato dell’Unione, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato dell’Unione possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri al fine di accertarne la conformità ai requisiti del presente regolamento.»; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Promozione dei criteri di efficienza energetica 1.   Per la durata dell’accordo, le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*6), fatti salvi la legislazione dell’Unione e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 7 di detta direttiva. Gli Stati membri incoraggiano le amministrazioni aggiudicatrici a livello regionale e locale a utilizzare tali requisiti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2012/27/UE e all’allegato III, lettera c), della stessa. 2.   Per la durata dell’accordo, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione, fatti salvi la legislazione dell’Unione e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE. (*6)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.»;" 5) l’articolo 7 è soppresso; 6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 European Union Energy Star Board 1.   La Commissione istituisce l’European Union Energy Star Board (“EUESB”), composto di rappresentanti nazionali di cui all’articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L’EUESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nell’Unione e fornisce alla Commissione, ove opportuno, consulenza e assistenza per consentire a quest’ultima di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall’articolo IV dell’accordo. 2.   La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività l’EUESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate al gruppo di prodotti in questione, quali produttori, dettaglianti, importatori, gruppi ambientalisti e organizzazioni dei consumatori. 3.   La Commissione, assistita dall’EUESB, controlla la penetrazione nel mercato dei prodotti che utilizzano il logo comune e lo sviluppo dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, al fine di procedere alla tempestiva revisione delle specifiche comuni. 4.   La Commissione stabilisce il regolamento interno dell’EUESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all’EUESB.»; 7) all’articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe cercare di conseguire a livello di Unione;» 8) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici 1.   Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all’USEPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (*7), si seguono le procedure indicate ai paragrafi da 2 a 5. 2.   La Commissione può chiedere all’EUESB di formulare una proposta di revisione dell’accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’EUESB una proposta di revisione delle specifiche comuni di un prodotto o di revisione dell’accordo. L’EUESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa. 3.   La Commissione consulta l’EUESB ogniqualvolta riceve una proposta di revisione dell’accordo dall’USEPA. 4.   Nell’esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell’EUESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle migliori tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici. 5.   La Commissione tiene in particolare considerazione l’obiettivo di definire specifiche comuni ambiziose, conformemente all’articolo I, paragrafo 3, dell’accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei relativi costi del ciclo di vita. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l’EUESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile. (*7)  Cfr. pag. 5.»;" 9) all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione assicura l’uso corretto del logo comune intraprendendo o coordinando le azioni di cui all’articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni, come descritto, in particolare, all’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo, per garantire nel proprio territorio l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest’ultima, per l’avvio dell’azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma.»; 10) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Riesame e revisione Prima che le parti dell’accordo procedano alla discussione sul suo rinnovo ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione valuta il contributo offerto dal programma Energy Star al miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e alla creazione di nuovi posti di lavoro e di opportunità di mercato per i fabbricanti ed esamina le opzioni politiche alternative previste dalla legislazione dell’Unione, in particolare dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I risultati di tale valutazione e di tale esame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due anni prima della scadenza dell’accordo.»; 11) l’articolo 14 è soppresso.
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