Art. 8
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi dei costruttori
1. I costruttori garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano immessi sul mercato o entrino in circolazione se sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
2. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile per l’omologazione e la conformità della produzione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti aggiunte nella fase di completamento del veicolo in cui interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei componenti e dei sistemi modificati.
3. I costruttori che modificano un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni giuridiche già valutate in una precedente fase di omologazione sono cambiate, sono responsabili anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato deve essere classificato.
4. Ai fini dell’omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati dal presente regolamento, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano un unico rappresentante stabilito all’interno dell’Unione che li rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione.
5. Ai fini della vigilanza del mercato, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano inoltre un unico rappresentante stabilito nell’Unione, che può essere il rappresentante di cui al paragrafo 4 o un rappresentante aggiuntivo.
6. I costruttori sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente.
7. Conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, i costruttori garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche apportate alla progettazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente o alle relative caratteristiche e delle modifiche delle prescrizioni a cui il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente sono dichiarati conformi.
8. Oltre alla marcatura prescritta e ai marchi di omologazione apposti sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti a norma dell’, i costruttori appongono sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato e l’indirizzo nell’Unione presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell’entità tecnica indipendente.
9. I costruttori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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