Art. 67 · Obblighi di informazione dei servizi tecnici

Art. 67

Obblighi di informazione dei servizi tecnici

In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi di informazione dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione designante in merito: a) a ogni caso di non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione; b) a ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione; c) a eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività. 2.   Su richiesta della propria autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell’ambito della loro designazione e qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
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