Art. 51 · Informazioni destinate agli utenti

Art. 51

Informazioni destinate agli utenti

In vigore dal 5 feb 2013
Informazioni destinate agli utenti 1.   Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative a elementi indicati dal presente regolamento o dagli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso che siano diverse dagli elementi approvati dall’autorità di omologazione. 2.   Qualora sia previsto da uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie che descrivono le condizioni o le restrizioni particolari legate all’uso di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è destinato all’immissione sul mercato, all’immatricolazione o all’entrata in circolazione. Previa accettazione da parte dell’autorità di omologazione, le informazioni sono inserite nel manuale del proprietario.
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