Art. 50
Riconoscimento dei verbali di prova OCSE ai fini dell’omologazione UE
In vigore dal 5 feb 2013
Riconoscimento dei verbali di prova OCSE ai fini dell’omologazione UE
1. Fatte salve le altre prescrizioni del presente regolamento, laddove il presente regolamento faccia riferimento ai codici OCSE, l’omologazione UE può basarsi sul verbale di prova integrale pubblicato sulla base dei codici standard OCSE in alternativa ai verbali di prova elaborati ai sensi del presente regolamento o degli atti delegati adottati a norma dello stesso.
2. Ai fini dell’idoneità per l’omologazione UE, il verbale di prova OCSE di cui al paragrafo 1 deve stato essere approvato nel rispetto dell’appendice I della decisione del Consiglio dell’OCSE del febbraio 2012 che modifica i codici standard OCSE per le prove ufficiali dei trattori agricoli e forestali, come modificata.
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