Art. 47 · Richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti

Art. 47

Richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti

In vigore dal 5 feb 2013
Richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti 1.   Se un costruttore cui è stata rilasciata un’omologazione UE di un veicolo completo ha l’obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di richiamare veicoli immessi sul mercato, immatricolati o della cui entrata in circolazione è responsabile perché un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente montati sul veicolo presentano un grave rischio per la sicurezza, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, indipendentemente dal fatto che siano debitamente omologati ai sensi del presente regolamento, oppure perché una parte, non soggetta ad alcuna prescrizione specifica ai sensi delle norme sull’omologazione, presenta seri rischi per la sicurezza, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo. 2.   Il costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a cui è stata rilasciata un’omologazione UE informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione qualora abbia l’obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di richiamare sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti immessi sul mercato o della cui entrata in circolazione è responsabile perché presentano un grave rischio per la sicurezza, la sicurezza sul lavoro, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, indipendentemente dal fatto che siano debitamente omologati ai sensi del presente regolamento. 3.   Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il grave rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. L’autorità di omologazione comunica immediatamente i rimedi proposti alle autorità di omologazione degli altri Stati membri. Le autorità di omologazione garantiscono l’effettiva applicazione dei rimedi nei rispettivi Stati membri. 4.   Se i rimedi sono ritenuti insufficienti o non sono stati attuati abbastanza rapidamente dall’autorità di omologazione interessata, questa informerà immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE informa a sua volta il costruttore. Se il costruttore non propone e non attua efficaci interventi correttivi, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE prende tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell’omologazione UE. In caso di revoca dell’omologazione UE, l’autorità di omologazione, entro un mese dalla revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o mezzi elettronici equivalenti.
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