Art. 46 · Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali — relative prescrizioni

Art. 46

Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali — relative prescrizioni

In vigore dal 5 feb 2013
Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali — relative prescrizioni 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, il costruttore di parti o equipaggiamenti sottopone all’autorità di omologazione una domanda corredata da un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato attestante che le parti o gli equipaggiamenti oggetto della domanda di autorizzazione soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda per tipo di parte a una sola autorità di omologazione. Su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha concesso l’autorizzazione invia a tale autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura. 2.   La domanda comprende informazioni relative al costruttore delle parti o degli equipaggiamenti, il tipo, il numero di identificazione e d’ordine delle parti o degli equipaggiamenti, il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo ed eventualmente l’anno di costruzione od ogni altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo sul quale devono essere installati tali parti o equipaggiamenti. Una volta accertato, anche in base al verbale di prova e ad altri elementi probanti, che le parti o gli equipaggiamenti in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 4, l’autorità di omologazione autorizza l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione delle parti o degli equipaggiamenti, fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo. L’autorità di omologazione rilascia immediatamente un certificato al costruttore. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di elaborare il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il costruttore informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’autorizzazione di eventuali modifiche che possano incidere sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se l’autorizzazione debba essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciata una nuova e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti o gli equipaggiamenti siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione. 5.   Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di modalità e procedure soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione. Se constata che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte, l’autorità di omologazione chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari a garantire il ripristino della conformità delle parti o degli equipaggiamenti. Se necessario, revoca l’autorizzazione. 6.   Le autorità di omologazione dei vari Stati membri sottopongono all’attenzione della Commissione ogni disaccordo relativo all’autorizzazione di cui al paragrafo 2, secondo comma. La Commissione adotta misure adeguate a risolvere il disaccordo, compresa l’eventuale richiesta di revoca dell’autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione. 7.   Fin quando l’elenco di cui all’, paragrafo 2, non sia stato redatto, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali relative a parti o equipaggiamenti che possono influenzare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o la sua compatibilità ambientale.
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