Art. 41 · Procedura applicabile a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi a livello nazionale

Art. 41

Procedura applicabile a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi a livello nazionale

In vigore dal 5 feb 2013
Procedura applicabile a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi a livello nazionale 1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano adottato i provvedimenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente oggetto del presente regolamento comportino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione effettua una valutazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione, tenendo conto di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di omologazione e/o di vigilanza del mercato. Se, nel corso di tale valutazione, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione rileva che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente non rispettano le prescrizioni del presente regolamento, intima tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per rendere il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente conformi a dette prescrizioni, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio. Alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo si applica l’ del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al proprio territorio nazionale, le autorità di omologazione informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti imposti all’operatore economico. 3.   L’operatore economico garantisce l’adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell’Unione. 4.   Qualora l’operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti atti a proibire o limitare l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi, a ritirarli dal mercato o a richiamarli. 5.   Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al paragrafo 4. Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l’identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente non conformi, all’origine degli stessi, alla natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate nonché alle argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di omologazione indicano se la non conformità è dovuta: a) al mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell’ambiente o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento; o b) a carenze nei pertinenti atti elencati all’allegato I. 6.   Entro un mese ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure adottate, trasmettendo altresì tutte le informazioni complementari di cui dispone sulla non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione e, in caso di disaccordo con le misure nazionali notificate, le proprie obiezioni. 7.   Se, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato membro o la Commissione hanno sollevato obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, tale misura è valutata dalla Commissione in conformità dell’. 8.   Gli Stati membri garantiscono la tempestiva adozione delle opportune misure restrittive in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all’entità tecnica indipendente in questione, come ad esempio il ritiro del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente dai rispettivi mercati.
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