Art. 32 · Cessazione della validità

Art. 32

Cessazione della validità

In vigore dal 5 feb 2013
Cessazione della validità 1.   Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata. 2.   L’omologazione UE di un veicolo diviene invalida nei casi seguenti: a) nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione; b) la produzione del veicolo omologato cessa in modo definitivo e volontario; c) la validità dell’omologazione scade a causa di una restrizione in conformità dell’, paragrafo 6; d) l’omologazione è stata revocata in applicazione dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 4. 3.   Quando soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante divengono invalide, l’omologazione UE del veicolo in questione perde validità limitatamente a tale variante o versione specifica. 4.   Quando la produzione di un tipo di veicolo cessa definitivamente, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE di tale veicolo. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE del veicolo ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri. 5.   Fatto salvo il paragrafo 4, se la validità dell’omologazione UE di un veicolo sta per scadere, il costruttore ne informa l’autorità che l’ha rilasciata. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire l’eventuale applicazione dell’. La comunicazione di cui al secondo comma precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.
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