Art. 31 · Rilascio e comunicazione di modifiche

Art. 31

Rilascio e comunicazione di modifiche

In vigore dal 5 feb 2013
Rilascio e comunicazione di modifiche 1.   In caso di estensione, si aggiornano tutte le sezioni pertinenti del certificato di omologazione UE, gli allegati e l’indice del fascicolo di omologazione. Al richiedente sono immediatamente rilasciati il certificato aggiornato e i relativi allegati. 2.   In caso di revisione, l’autorità di omologazione rilascia immediatamente al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l’indice corretto del fascicolo di omologazione. 3.   L’autorità di omologazione notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni UE secondo le procedure di cui all’.
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