Art. 26 · Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti

Art. 26

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti

In vigore dal 5 feb 2013
Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti 1.   A un sistema è rilasciata l’omologazione UE se è conforme alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispetta le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati all’allegato I. 2.   A un componente o a un’entità tecnica indipendente è rilasciata l’omologazione UE se sono conformi alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispettano le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati all’allegato I. 3.   Se componenti o entità tecniche indipendenti, destinate o no alla riparazione e ai servizi d’assistenza o di manutenzione, sono coperti anche dall’omologazione di un sistema riguardante un veicolo, occorre un’ulteriore omologazione del componente o dell’entità tecnica indipendente solo se ciò è previsto dagli atti pertinenti elencati all’allegato I. 4.   Se un componente o un’entità tecnica indipendente svolgono la propria funzione o presentano una particolare caratteristica solo in connessione con altri elementi del veicolo, cosicché la loro conformità alle prescrizioni può essere verificata solo quando il componente o l’entità tecnica indipendente siano messi in funzione insieme a tali altri elementi del veicolo, la portata dell’omologazione UE del componente o dell’entità tecnica indipendente è limitata di conseguenza. Il certificato di omologazione UE specifica in tal caso eventuali restrizioni d’uso del componente o dell’entità tecnica indipendente e le condizioni particolari del suo montaggio. Se tale componente o entità tecnica indipendente sono montati dal costruttore del veicolo, il rispetto delle restrizioni d’uso o delle condizioni di montaggio è verificato al momento dell’omologazione del veicolo.
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