Art. 25 · Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE

Art. 25

Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE

In vigore dal 5 feb 2013
Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE 1.   Il certificato di omologazione UE contiene i seguenti allegati: a) fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 10; b) risultati delle prove; c) nome/i e campione/i della/e firma/e della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nella società; d) in caso di omologazione UE di un veicolo completo, facsimile compilato del certificato di conformità. 2.   Il certificato di omologazione UE è rilasciato in base al modello indicato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. 3.   Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione: a) completa tutte le rubriche pertinenti del certificato di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata; b) compila l’indice del fascicolo di omologazione; c) rilascia immediatamente al richiedente il certificato compilato e completo degli allegati. La Commissione adotta il modello della scheda dei risultati di prova di cui alla lettera a) mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. 4.   Se nel caso di un’omologazione UE sono state imposte, in conformità dell’, delle restrizioni di validità o si è derogato a talune disposizioni del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, il certificato di omologazione UE specifica tali restrizioni o deroghe. 5.   Se il costruttore sceglie la procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti mediante gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, per i quali non è disponibile un certificato d’omologazione UE. 6.   Se il costruttore sceglie la procedura d’omologazione in un’unica fase, l’autorità di omologazione stila un elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili e allega tale elenco al certificato di omologazione UE. La Commissione adotta il modello di elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
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