Art. 23
Prescrizioni specifiche relative alle informazioni da indicare a seconda della procedura scelta nella domanda di omologazione
In vigore dal 5 feb 2013
Prescrizioni specifiche relative alle informazioni da indicare a seconda della procedura scelta nella domanda di omologazione
1. La domanda di omologazione in fasi successive è corredata dalla documentazione informativa conformemente all’ e da tutti i certificati di omologazione necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili elencati all’allegato I.
Nel caso dell’omologazione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente ai sensi degli atti applicabili di cui all’allegato I, l’autorità di omologazione accede alla relativa documentazione informativa fino alla data in cui l’omologazione è rilasciata o rifiutata.
2. La domanda di omologazione in un’unica fase è corredata dalla documentazione informativa prevista all’ contenente le pertinenti informazioni a norma degli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento in relazione a tali atti applicabili.
3. Nel caso di una procedura di omologazione mista, la documentazione informativa è corredata di uno o più certificati di omologazione necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili elencati all’allegato I e comprende, se non viene presentato alcun certificato di omologazione, le pertinenti informazioni conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento in relazione a tali atti applicabili.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, nel caso di un’omologazione in più fasi sono fornite le seguenti informazioni:
a)
nella prima fase, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;
b)
nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE relative allo stadio di costruzione in corso unitamente a una copia del certificato di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.
Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), possono essere comunicate in conformità del paragrafo 3.
5. Su richiesta debitamente motivata, l’autorità di omologazione può imporre al costruttore di fornire ulteriori informazioni per decidere quali prove siano necessarie o per facilitare l’esecuzione di queste ultime.
Storico versioni
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