Art. 19 · Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale

Art. 19

Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale

In vigore dal 5 feb 2013
Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, fabbricati e assemblati in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale. 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, comprese quelle relative a: a) emissioni inquinanti; b) livelli sonori esterni. 3.   Alle emissioni inquinanti si applicano i valori limite specifici, i metodi di prova e le prescrizioni stabiliti per le macchine mobili dalla direttiva 97/68/CE. 4.   I valori limite per i livelli sonori esterni specifici non superano i seguenti livelli: a) 89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1 500 kg; b) 85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1 500 kg, Tali valori sono misurati in base ai metodi di prova stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 6. 5.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per i livelli sonori esterni, tra cui i metodi di prova, e all’installazione su un veicolo di motori che sono stati omologati per quanto riguarda le emissioni inquinanti, e relative disposizioni di flessibilità,al fine di garantire l’ottenimento di un elevato livello di compatibilità ambientale. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. Dette prescrizioni tecniche specifiche sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di compatibilità ambientale garantito dalle direttive di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, all’.
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