Art. 16 · Identificazione degli operatori economici

Art. 16

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 5 feb 2013
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; b) ogni operatore economico a cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento.
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