Art. 12
Obblighi degli importatori per in relazione ai loro prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi degli importatori per in relazione ai loro prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
1. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che hanno immesso sul mercato non siano conformi al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
2. Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento comportino un rischio grave, gli importatori ne informano immediatamente il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui l’hanno immesso o immessa sul mercato. L’importatore li informa altresì di ogni azione intrapresa, fornendo dettagli, in particolare, sul grave rischio e sulle eventuali misure correttive adottate dal costruttore.
3. Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di conformità e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.
4. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono a un’autorità nazionale tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. Gli importatori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati da veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti che essi hanno immesso sul mercato.
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