Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 1 feb 2013
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati prodotti ed etichettati prima del 22 agosto 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 22 febbraio 2013 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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