Art. 6
Misure transitorie
In vigore dal 1 feb 2013
Misure transitorie
1. Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell’ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.
2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) redige una relazione sugli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (5) e del regolamento (UE) n. 1114/2010. La relazione analizza inoltre l’idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA.
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