Art. 5
Dati richiesti
In vigore dal 1 feb 2013
Dati richiesti
1. Gli Stati membri costruiscono e trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici di prezzo per le voci di cui all’ conformemente al manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.
2. Gli Stati membri trasmettono indici dei prezzi trimestrali. Oltre agli indici dei prezzi trimestrali, gli Stati membri possono fornire anche indici mensili.
3. Gli indici di cui all’, paragrafo 1, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2014 con riferimento al secondo trimestre del 2014. Gli indici di cui all’, paragrafo 2, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2012 con riferimento al secondo trimestre del 2012.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici trimestrali entro un termine non superiore a ottantacinque giorni dalla fine del trimestre cui questi si riferiscono. Gli Stati membri che scelgono di fornire anche indici mensili li trasmettono entro trenta giorni dalla fine del mese cui questi si riferiscono.
5. Ogni anno gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione (Eurostat) una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni come precisato nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (4).
I pesi per gli indici trimestrali sono forniti entro il 15 giugno dell’anno successivo all’anno cui si riferiscono.
Gli Stati membri che trasmettono indici mensili forniscono i corrispondenti pesi entro il 20 febbraio dell’anno successivo all’anno cui questi si riferiscono.
6. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2010, per gli indici di cui all’, paragrafo 1, al più tardi entro i termini indicati all’, paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2008, per gli indici di cui all’, paragrafo 2, al più tardi entro i termini indicati all’, paragrafi 3 e 4.
7. Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal presente regolamento e i relativi metadati conformemente a uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) servendosi dei servizi dello sportello unico o in modo tale che la Commissione possa recuperarli per il tramite di tale sportello unico.
Storico versioni
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