Art. 8
In vigore dal 29 gen 2013
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Storico versioni
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